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Statuto Associazione culturale
Art.1 E' costituita,
con formale atto pubblico, un¹Associazione culturale senza scopi di
lucro denominata CoriEnsemble con sede legale in Firenze Art.2 Sono
scopi dell¹Associazione:la realizzazione di adeguate iniziative per
la promozione di attività culturali e specificamente alla diffusione
della musica attraverso ........... .Art.3 Possono essere Soci dell¹Associazione
sia persone fisiche che giuridiche distinte nelle seguenti categorie:a)
Soci Fondatorib) Soci SostenitoriSono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato
alla costituzione dell¹Associazione ed intendono partecipare a pieno
titolo alla vita della stessa. I Soci Fondatori debbono impegnarsi a corrispondere
una quota annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione.I Soci Sostenitori
b) I partecipanti alle iniziative promosse dall¹Associazione. c) Coloro
che non intendono partecipare direttamente alla vita dell¹Associazione
ma a contribuire con una quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Quando i Soci sono degli enti, i diritti dei medesimi sono riconosciuti
al loro legale rappresentante.Art.4 Alle iniziative dell¹Associazione
potranno avere accesso anche i non Soci, alle condizioni stabilite
dal Consiglio di Amministrazione e solo se espressamente dichiarato.Art.5
Il numero dei Soci Fondatori e Sostenitori può essere aumentato
su domanda degli interessati. Per l¹accettazione delle domande di
ammissione di nuovi soci è necessaria la delibera del Consiglio
di Amministrazione.Art.6 Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse
di aumentare la quota annuale, coloro che non intendessero sottostare a
tale aumento avranno diritto ad inviare le loro dimissioniArt.7 La qualifica
di Socio Fondatore e Sostenitore può venir meno a) per dimissioni
da comunicarsi per iscritto. b) Per decadenza e cioè per la perdita
di qualcuno dei requisiti, per ritardato pagamento degli oneri sociali.
Art.8 Sono Organi dell¹Associazione: 1-L¹Assemblea generale
dei Soci 4-Il Consiglio di Amministrazione 5-Il PresidenteArt.9 All'Assemblea
generale dei Soci spettano i seguenti compiti:a) discutere e deliberare
sulle relazioni e sui rendiconti presentati dal Consiglio di Amministrazione;
b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente;d)
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla
sua approvazione.All¹Assemblea straordinaria:a) deliberare sullo scioglimento
dell¹Associazione;b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
sociale;Per tutte le altre questioni attinenti l¹attività associativa,
le delibere saranno inserite nell¹ordine del giorno della successiva
Assemblea dei Soci Fondatori che dovrà esaminarle nel contesto della
stessa Assemblea.Art.11 Le Assemblee Ordinarie dei Soci Fondatori e Sostenitori
sono convocate almeno una volta l¹anno dal Presidente mediante avviso
da affiggersi nel locale della sede legale. É ammesso l¹intervento
per delega, da conferirsi per iscritto, esclusivamente ad altro Socio; è
vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a una. Le Assemblee,
in sede ordinaria e straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e in seconda
convocazione, da tenersi almeno un¹ora dopo la prima, qualunque sia
il numero dei presenti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza relativa
dei presenti.Art.12 Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:a)
deliberare sulle questioni riguardanti l¹attività dell¹Associazione
per l¹attuazione delle sue finalità b) Deliberare, sulla gestione
Ordinaria e Straordinaria dell¹Associazione. c) Procedere, all¹inizio
di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei Soci, per accertare
la permanenza dei requisiti di ognuno. d) Deliberare le quote annue, che
dovranno essere corrisposte dai Soci Art.13 Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:a)
ha la legale rappresentanza dell¹Associazione. b) Convoca e presiede
le Assemblee dei Soci Fondatori e Sostenitori ed il Consiglio di Amministrazione.
c)Cura i rapporti finanziari ed amministrativi, sottoscrive conti correnti
ed impegni, qualora ne sia stato appositamente autorizzato dal Consiglio
di Amministrazione.Art.14 Sono previsti Direttori di riconosciuta competenza
Essi curano la programmazione delle iniziative deliberate dal Consiglio di
Amministrazione nell¹ambito di piani di lavoro a medio termine. Art.16
Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni. E¹ ammesso
il cumulo delle cariche fino ad un massimo di due.Art.17 Per tutto quanto
non previsto si rimanda al Codice Civile. Le norme del presente statuto eventualmente
in contrasto con il C. C. si ritengono automaticamente nulle.Art.18 Il patrimonio
dell¹Associazione è costituito da: a) versamenti delle quote
sociali e delle contribuzioni, entrate per le attività istituzionali,
altri eventuali introiti a qualsiasi titolo. b) Mobili, attrezzature o altro
che l¹Associazione verrà a possedere.Art.19 La durata dell¹Associazione
è illimitata. Lo scioglimento dell¹Associazione dovrà
essere deliberato dall¹Assemblea dei Soci Fondatori a tale scopo convocata,
che deciderà sulla devoluzione dell¹eventuale patrimonio dell¹Associazione
a una Istituzione nella regione Toscana, senza scopi di lucro e particolarmente
impegnata a promuovere la danza e la musica; il patrimonio non è
mai ripartibile fra i soci.
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CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Fiorella Buono
Vicepresidente
Rita Fallai
Tesoriere
Maurizio Celano
Segretario
Donatella Bellucci
Consiglieri
Gloria Baroncelli
Maurizio Celano
Daniele Danti
Ugo Fallai
Marta Leonetti
Antonella Focardi
Antonella Mucci
Andrea Fallani
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Associazione Culturale "CORI ENSEMBLE" Sede
Legale : Via S. Ussi, 11 - 50018 Scandicci
Sede Operativa: Via degli Aceri, 1 - 50142
Firenze
tutti i lunedì ore 21,00
Segreteria: Donatella Bellucci 331 7330615
- Sede: 055 252419
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