Statuto Associazione culturale  
Art.1 E' costituita, con formale atto pubblico, un¹Associazione culturale senza scopi di lucro denominata CoriEnsemble  con sede legale in Firenze Art.2 Sono scopi dell¹Associazione:la realizzazione di adeguate iniziative per la promozione di attività culturali e specificamente alla diffusione della  musica attraverso ........... .Art.3 Possono essere Soci dell¹Associazione sia persone fisiche che giuridiche distinte nelle seguenti categorie:a) Soci Fondatorib) Soci SostenitoriSono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell¹Associazione ed intendono partecipare a pieno titolo alla vita della stessa. I Soci Fondatori debbono impegnarsi a corrispondere una quota annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione.I Soci Sostenitori b) I partecipanti alle iniziative promosse dall¹Associazione. c) Coloro che non intendono partecipare direttamente alla vita dell¹Associazione ma a contribuire con una quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Quando i Soci sono degli enti, i diritti dei medesimi sono riconosciuti al loro legale rappresentante.Art.4 Alle iniziative dell¹Associazione potranno avere accesso anche i non Soci, alle condizioni  stabilite dal Consiglio di Amministrazione e solo se espressamente dichiarato.Art.5 Il numero dei Soci Fondatori e Sostenitori può essere aumentato su domanda degli interessati. Per l¹accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci è necessaria la delibera del Consiglio di Amministrazione.Art.6 Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse di aumentare la quota annuale, coloro che non intendessero sottostare a tale aumento avranno diritto ad inviare le loro dimissioniArt.7 La qualifica di Socio Fondatore e Sostenitore può venir meno a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto. b) Per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti, per ritardato pagamento degli oneri sociali.  Art.8 Sono Organi dell¹Associazione: 1-L¹Assemblea generale dei Soci 4-Il Consiglio di Amministrazione 5-Il PresidenteArt.9 All'Assemblea generale dei Soci spettano i seguenti compiti:a) discutere e deliberare sulle relazioni e sui rendiconti presentati dal Consiglio di Amministrazione; b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente;d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione.All¹Assemblea straordinaria:a) deliberare sullo scioglimento dell¹Associazione;b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto sociale;Per tutte le altre questioni attinenti l¹attività associativa, le delibere saranno inserite nell¹ordine del giorno della successiva Assemblea dei Soci Fondatori che dovrà esaminarle nel contesto della stessa Assemblea.Art.11 Le Assemblee Ordinarie dei Soci Fondatori e Sostenitori sono convocate almeno una volta l¹anno dal Presidente mediante avviso da affiggersi nel locale della sede legale. É ammesso l¹intervento per delega, da conferirsi per iscritto, esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a una. Le Assemblee, in sede ordinaria e straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione, da tenersi almeno un¹ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza relativa dei presenti.Art.12 Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:a) deliberare sulle questioni riguardanti l¹attività dell¹Associazione per l¹attuazione delle sue finalità b) Deliberare, sulla gestione Ordinaria e Straordinaria dell¹Associazione. c) Procedere, all¹inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei Soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ognuno. d) Deliberare le quote annue, che dovranno essere corrisposte dai Soci Art.13 Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:a) ha la legale rappresentanza dell¹Associazione. b) Convoca e presiede le Assemblee dei Soci Fondatori e Sostenitori ed il Consiglio di Amministrazione. c)Cura i rapporti finanziari ed amministrativi, sottoscrive conti correnti ed impegni, qualora ne sia stato appositamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.Art.14 Sono previsti Direttori di riconosciuta competenza Essi curano la programmazione delle iniziative deliberate dal Consiglio di Amministrazione nell¹ambito di piani di lavoro a medio termine. Art.16 Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni. E¹ ammesso il cumulo delle cariche fino ad un massimo di due.Art.17 Per tutto quanto non previsto si rimanda al Codice Civile. Le norme del presente statuto eventualmente in contrasto con il C. C. si ritengono automaticamente nulle.Art.18 Il patrimonio dell¹Associazione è costituito da: a) versamenti delle quote sociali e delle contribuzioni, entrate per le attività istituzionali, altri eventuali introiti a qualsiasi titolo. b) Mobili, attrezzature o altro che l¹Associazione verrà a possedere.Art.19 La durata dell¹Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell¹Associazione dovrà essere deliberato dall¹Assemblea dei Soci Fondatori a tale scopo convocata, che deciderà sulla devoluzione dell¹eventuale patrimonio dell¹Associazione a una Istituzione nella regione Toscana, senza scopi di lucro e particolarmente impegnata a promuovere la danza e la musica; il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci.  
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Presidente 
Fiorella  Buono 
 
Vicepresidente 
Rita Fallai 
 
Tesoriere 
Maurizio Celano 
 
Segretario 
Donatella Bellucci 
 
Consiglieri 
Gloria Baroncelli 
Maurizio Celano 
Daniele Danti 
Ugo Fallai 
Marta Leonetti 
Antonella Focardi 
Antonella Mucci 
Andrea Fallani
 
 
 
Associazione Culturale "CORI ENSEMBLE" Sede Legale : Via S. Ussi, 11 - 50018 Scandicci 
Sede Operativa: Via degli Aceri, 1 - 50142 Firenze 
tutti i lunedì ore 21,00 
Segreteria: Donatella Bellucci 331 7330615 - Sede: 055 252419
 
 
 
 
 
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